giovedì 2 ottobre 2008

Fisco e Fido

Le nuove disposizioni in materia di detrazione di spese veterinarie.

In materia di spese veterinarie qui di seguito potete leggere quanto recita l'articolo di Legge:

testo dell'articolo 32 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000, "Misure in materia fiscale", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000.

I possessori di cani e gatti potranno detrarre le spese documentabili sostenute per il mantenimento e le cure medico-veterinarie dei propri animali fino all'importo di L. 750.000, limitatamente alla parte che eccede le L. 250.000

Art. 32. (Disposizioni in materia di spese veterinarie)

  1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
    «c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;».

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2000.

  3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondospeciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

  4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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